Recupero Crediti

Responsabile ufficio: GERACE Dott. Vincenzo

Ubicazione ufficio: 1° Piano – Stanza 4

Recapiti

Giorni ed orari di apertura al pubblico:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Personale amministrativo e recapiti:

Recupero crediti
Nominativo Contatti
Direttore Amministrativo
GERACE Dott. Vincenzo
Tel. 0941/052244
vincenzo.gerace@giustizia.it
Cancelliere Esperto
ZIINO Dott. Alessandro
Tel. 0941/052244
alessandro.ziino@giustizia.it
Operatore Giudiziario
CUTRONEO Giampiero
giampiero.cutroneo@giustizia.it

Materie ed attività di competenza

  • Recupero dei crediti giudiziari (spese processuali, pene pecuniarie, cassa ammende) derivanti da procedimenti civili e penali;
  • Dal 28 luglio 2014, data di attivazione della Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A, la quantificazione, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di giustizia a favore dell Erario, è delegata ad Equitalia Giustizia S.p.A. L'ufficio recupero crediti svolge le attività di preparazione della documentazione processuale necessaria alla determinazione del credito, di trasmissione degli atti ad Equitalia, nonchè svolge il monitoraggio della riscossione dei crediti ;
  • Iscrizione al casellario giudiziale dell’avvenuto pagamento delle pene pecuniarie;
  • Adozione provvedimenti amministrativi in materia di sospensione del ruolo;
  • Emissione provvedimenti di sgravio e sospensione dei carichi a ruolo;
  • Adempimenti conseguenti ad istanze remissione del debito;
  • Rilascio delle certificazioni di avvenuto/mancato pagamento delle spese e pene pecuniarie per rilascio passaporto, riabilitazione penale, remissione del debito. Si consiglia di telefonare all’ufficio. L’interessato può altresì inviare richiesta di certificato (scaricando il relativo modello allegato), unitamente a copia del documento di riconoscimento, alla seguente e-mail: vincenzo.gerace@giustizia.it. Il ritiro avverrà presentandosi all’ufficio , consegnando originale della domanda, documento di riconoscimento e marche da bollo il cui importo sarà indicato al momento del ritiro;
  • Per chiarimenti sulle cartelle esattoriali, oltreché presentarsi in ufficio, è possibile inviare e-mail, unitamente a documentazione e copia di un documento di identità all’indirizzo e-mail sopra indicato:     vincenzo.gerace@giustizia.it

Altre informazioni

Schede pratiche
Equitalia Giustizia è una società per azioni incaricata della gestione dei crediti di giustizia ( art. 1 co. 367 della l.  244/2007). 
 
Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate dalla Convenzione con il Ministero della Giustizia del 23 settembre 2010. Tale Convenzione si applica ai crediti relativi alle spese ed alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonchè alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena.
 
Sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari, Equitalia Giustizia deve:
  • acquisire i dati anagrafici dei debitori;
  • quantificare ed iscrivere a ruolo il credito;
  • curare le procedure successive per la riscossione.
 
Per quanto riguarda il contributo unificato, prima dell'iscrizione a ruolo Equitalia Giustizia notofica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni con il Mod. F23 allegato allo stesso invito. In caso di mancata adesione a questo invito, Equitalia Giustizia procede alla notifica del conseguento provvedimento sanzionatorio, nonchè all'iscrizione a ruolo sia del contributo unificato che della sanzione.
Non è possibile pagare tramite Mod. F23 direttamente all'ufficio del Tribunale, ma occorre effettuare i versamenti ad un qualsiasi sportello di Equitalia S.p.A.
Gli sportelli sono visibili sul sito di Equitalia: www.gruppoequitalia.it
E' possibile richiedere l'annullamento e/o la sospensione del pagamento tramite i moduli presenti presso la Società EquitaliaS.p.A ed anche nel relativo sito web, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge 228 del 24 dicembre 2012 art. 1 co. 537-543
 
Rateizzazione delle spese di giustizia
A seguito delle competenze attribuite ad Equitalia S.p.A., le istanze di rateizzazioni riguardanti somme iscritte a ruolo per spese processuali devono essere indirizzate direttamente alle sedi locali degli agenti della riscossione (Equitalia).                                                                                                                                                                      Nell'istanza vanno di norma documentate le condizioni economiche disagiate.
La relativa modulistica, si può reperire presso i singoli agenti della riscossione o sul sito di Equitalia.
In presenza di spese processuali e pene pecuniarie, si ricorda che solo per le prime (spese processuali), si può chiedere la rateizzazione.   
Le sanzioni pecuniarie processuali (es. : testimoni non comparsi in udienza e rigetto ricorso in Cassazione con relativa condanna a favore della Cassa Ammende) sono equiparate alle pene pecuniarie, e pertanto non sono rateizzabili.
 
 Rateizzazione delle pene pecuniarie
E' possibile chiedere la rateizzazione del pagamento delle pene pecuniarie al giudice competente, prima dell'emissione del provvedimento di condanna, in presenza di condizioni economiche disagiate. La richiesta può essere proposta depositando nella competente cancelleria penale, apposita istanza motivata e corredata della documentazione che dimostri le disagiate condizioni economiche (es. : dichiarazione dei redditi, certificazione ISEE, ecc...).
Successivamente alla condanna, a partire da quando la sentenza diventa definitiva e l'interessato riceve la notifica del debito, sempre in presenza di disagiate condizioni economiche, la richiesta di rateizzazione deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del richiedente. Alla domanda presentata all'ufficio di sorveglianza, va allegata tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto.
Remissione del debito
Art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico in materia di spese di giustizia - art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
 
Su richiesta dell'interessato che non è stato detenuto od internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che :
  • si trovi in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto in istituto una regolare condotta.
La pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva.
Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.
La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e su Cassa Ammende.
La domanda va presentata al Magistrato di Sorveglianza competente e cioè:
se l'nteressato è detenuto o internato, al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta,
se l'nteressato è in stato di libertà, al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza anagrafica o, comunque, del domicilio del richiedente.
 

Modulistica

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Richiesta certificato pagamento pena e spese riabilitazione Pdf 28/04/2021 27 KB
Richiesta certifica pagamento pena uso passaporto Pdf 28/04/2021 26 KB
Informazioni utenza su Equitalia Giustizia Pdf 28/04/2021 398 KB
Riabilitazione Vademecum Pdf 28/04/2021 282 KB
Codici elenco tributi Pdf 28/04/2021 30 KB
Delega per visionare atti relativi cartella pagamento Pdf 28/04/2021 19 KB